Sesto Accordo

Art. 12

Sessioni del Consiglio

In vigore dal 20 set 1984
Sessioni del Consiglio 1. Salvo decisione contraria, il Consiglio tiene quattro sessioni all'anno. 2. a) Le sessioni vengono indette dal presidente esecutivo oppure, previa consultazione con il primo vicepresidente, dal capo ad interim del Servizio amministrativo. Oltre a riunirsi in altre circostanze specificatamente previste dal presente accordo, il Consiglio viene convocato: i) su richiesta di cinque Membri; oppure ii) su richiesta dei Membri che detengono insieme 250 voti almeno; oppure iii) a discrezione del presidente esecutivo. b) Il segretario generale delle Nazioni Unite indice la prima sessione del Consiglio in forza del presente accordo, la quale inizia otto giorni dopo l'entrata in vigore del medesimo. 3. Salvo decisione contraria del Consiglio, le sessioni si tengono nella sede del Consiglio stesso. La sessione viene notificata con almeno 15 giorni di anticipo, salvo caso di emergenza, quando il presidente esecutivo può indire tali sessioni con un preavviso di 72 ore, oppure in caso di diverse disposizioni del presente accordo. 4. I rappresentanti presenti che detengono due terzi dei voti complessivi di tutti di Membri produttori e i rappresentanti che detengono due terzi dei voti complessivi di tutti i Membri consumatori costituiscono il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio. Se al giorno fissato per l'apertura della sessione del consiglio non esiste il quorum nel senso definito qui sopra, viene indetta un'ulteriore riunione dopo un termine di non oltre 7 giorni, nella quale il quorum sarà costituito dai rappresentanti che detengono almeno 500 voti di tutti i Membri produttori e dai rappresentanti che detengono 500 voti almeno di tutti i Membri consumatori.
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