Sesto Accordo

Art. 8

Procedure del Consiglio

In vigore dal 20 set 1984
Procedure del Consiglio Il Consiglio: a) fissa le sue norme procedurali interne; b) prende le misure necessarie per dare pareri al presidente esecutivo quando il Consiglio non è in sessione; c) in qualsiasi momento può: i) alla maggioranza di due terzi ripartita, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all' qualsiasi potere che il Consiglio stesso può esercitare alla maggioranza semplice ripartita, salvo per quanto riguarda: - la valutazione e la suddivisione dei contributi in forza degli rispettivamente; - i prezzi minimo e massimo di cui ; - l'istituzione del controllo delle esportazioni ai sensi degli ; oppure - i provvedimenti da attuare in caso di carenza di stagno in forza dell'; e ii) alla maggioranza semplice, ritirare qualsiasi delega di poteri ad un organo ausiliario.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-8

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