Sesto Accordo
Art. 8
Procedure del Consiglio
In vigore dal 20 set 1984
Procedure del Consiglio
Il Consiglio:
a) fissa le sue norme procedurali interne;
b) prende le misure necessarie per dare pareri al presidente
esecutivo quando il Consiglio non è in sessione;
c) in qualsiasi momento può:
i) alla maggioranza di due terzi ripartita, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all' qualsiasi potere che il Consiglio stesso può esercitare alla maggioranza semplice ripartita, salvo per quanto riguarda:
- la valutazione e la suddivisione dei contributi in forza degli rispettivamente;
- i prezzi minimo e massimo di cui ;
- l'istituzione del controllo delle esportazioni ai sensi degli ; oppure
- i provvedimenti da attuare in caso di carenza di stagno in forza dell'; e
ii) alla maggioranza semplice, ritirare qualsiasi delega di poteri ad un organo ausiliario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-8