Sesto Accordo›Parte PRIMA
Art. 3
Permanenza in carica e sede del Consiglio internazionale dello stagno
In vigore dal 20 set 1984
Permanenza in carica e sede del Consiglio internazionale dello stagno
1. Il Consiglio internazionale dello stagno (qui di seguito denominato il Consiglio), istituito dai precedenti accordi internazionali sullo stagno, rimane in carica al fine di gestire il sesto accordo internazionale sullo stagno, con i Membri, i poteri e le funzioni di cui nel presente accordo.
2. La sede del Consiglio si trova nel territorio di un Membro.
3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la sede del Consiglio si trova a Londra, a meno che il Consiglio decida altrimenti con maggioranza ripartita dei due terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-3