Sesto Accordo
Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 20 set 1984
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati
nell'atto.
SESTO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO
PREAMBOLO
Le parti del presente accordo,
Riconoscendo:
a) il contributo determinante che gli accordi sui prodotti di base possono dare alla espansione economica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, concorrendo alla stabilizzazione dei prezzi, al costante incremento dei proventi delle esportazioni e allo sviluppo dei mercati delle materie prime;
b) la comunanza e l'interrelazione degli interessi ed il valore di una costante cooperazione tra paesi produttori e paesi consumatori per concorrere al conseguimento degli obiettivi ed affermare i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, nonché per risolvere i problemi inerenti allo stagno mediante un accordo internazionale per i prodotti di base, tenendo conto del ruolo che l'accordo internazionale sullo stagno può assumere nella creazione di un nuovo ordinamento economico internazionale;
c) l'eccezionale importanza dello stagno per numerosi paesi la cui economia è strettamente legata alle favorevoli ed eque condizioni di produzione, di consumo e di commercio di questo prodotto;
d) la necessità di tutelare e promuovere la redditività e
l'espansione dell'industria dello stagno, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, e garantire adeguate forniture di stagno per salvaguardare gli interessi dei consumatori;
e) l'importanza di mantenere ed incrementare il potere di acquisto dei paesi produttori di stagno ai fini dell'importazione, e
f) l'opportunità di uno sfruttamento più efficace dello stagno
nei paesi in via di sviluppo e nei paesi industrializzati, in quanto aiuto alla conservazione delle risorse mondiali di stagno;
hanno concordato quanto segue:
Obiettivi
Il presente accordo mira ai seguenti fini:
a) raggiungere un equilibrio tra produzione e consumo mondiale di stagno nonché ovviare alle gravi difficoltà derivanti da eccedenze o carenze di stagno, siano esse previste o in atto;
b) evitare eccessive fluttuazioni nei prezzi e nei proventi delle esportazioni di stagno;
c) concludere accordi che contribuiscano ad aumentare i proventi delle esportazioni di stagno, in particolare quelli dei paesi in via di sviluppo produttori, nonché dotare detti paesi delle risorse necessarie per incentivare la crescita economica e lo sviluppo sociale tenendo conto, nel contempo, degli interessi dei consumatori;
d) creare le premesse per un più dinamico e vivace ritmo di
produzione dello stagno, assicurando ai produttori adeguato margine di profitto e, quindi, ai consumatori un'offerta adeguata a prezzi equi nonché realizzare un equilibrio a lungo termine tra produzione e consumo;
e) evitare una diffusa disoccupazione o sottooccupazione nonché altre gravi difficoltà che potrebbero derivare da squilibri tra offerta e domanda di stagno;
f) promuovere il consumo di stagno e la trasformazione in loco, specialmente nei paesi in via di sviluppo produttori;
g) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di
penuria di stagno, provvedere ad un incremento della produzione nonché ad un'equa distribuzione del metallo di stagno al fine di mitigare le gravi difficoltà che potrebbero presentarsi ai paesi consumatori;
h) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di
eccedenza di stagno, provvedere a mitigare le gravi difficoltà che potrebbero presentarsi ai paesi produttori;
i) controllare l'uso che i governi hanno fatto delle scorte a
carattere non commerciale e prendere le misure del caso per evitare incertezze e difficoltà;
j) tenere costantemente presente la necessità di sviluppo e di coltivazione di nuovi giacimenti di stagno e promuovere più efficaci metodi di coltivazione, concentrazione e fusione dei minerali di stagno, ricorrendo tra l'altro alle risorse tecniche e finanziarie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni all'interno del sistema dell'ONU;
k) incentivare l'espansione del mercato dello stagno nei paesi in
via di sviluppo produttori per conferire loro un ruolo più incisivo nella commercializzazione di questo prodotto; e
l) proseguire i lavori del Consiglio internazionale dello stagno nell'ambito del quinto Accordo internazionale (qui di seguito denominato quinto Accordo) e dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
Storico versioni
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