Sesto Accordo

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 set 1984
Definizioni Ai fini del presente accordo, i termini seguenti hanno i significati rispettivamente indicati: "stagno": stagno metallico, qualsiasi prodotto della raffinazione dello stagno oppure il tenore di stagno nei concentrati o nel minerale di stagno estratto dalla sede naturale. Ai fini della presente definizione, il termine "minerale" esclude (a) il materiale estratto dal giacimento e destinato a non essere trattato e (b) il materiale che viene scartato in fase di trattamento; "stagno metallico": stagno raffinato di buona qualità commerciabile, con grado di purezza non inferiore al 99,75%; "scorta stabilizzatrice": scorta costituita a norma dell' e gestita conformemente al capitolo XIII del presente accordo; "garanzie governative/impegni governativi": obblighi finanziari che i membri hanno contratto nei confronti del Consiglio come garanzia per il finanziamento della scorta stabilizzatrice supplementare conformemente all'. Se del caso, tali garanzie o impegni possono provenire da organi autorizzati dai Membri stessi. I Membri sono responsabili nei confronti del Consiglio a concorrenza dell'importo della loro garanzia o dei loro impegni; "stagno metallico detenuto": giacenze di metallo della scorta stabilizzatrice, incluso il metallo acquistato a tal fine ma non ancora ricevuto e escluse il metallo venduto dal direttore della scorta stabilizzatrice sul quantitativo della scorta medesima ma non ancora consegnato; "tonnellata": tonnellata metrica, ossia 1000 kg; "periodo di controllo": periodo dichiarato tale dal Consiglio e per il quale viene fissato un volume (tonnellaggio) totale d'esportazione ammesso; "trimestre": trimestre con inizio 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio o 1 ottobre; "esportazioni nette": quantitativo esportato nelle condizioni enunciate alla parte prima dell'allegato C del presente accordo meno il quantitativo importato come stabilito conformemente alla parte seconda dello stesso allegato; "Membro": paese il cui governo ha ratificato, accettato, approvato il presente accordo o vi ha aderito, oppure abbia notificato al depositario di cui all' l'intenzione di aderire all'accordo in via provvisoria, oppure un'organizzazione che soddisfi alle prescrizioni dell'; "Membro produttore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "Membro consumatore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "maggioranza semplice": maggioranza raggiunta a favore di una mozione nei voti espressi dai Membri; "maggioranza semplice ripartita per gruppi": maggioranza semplice raggiunta a favore di una mozione tanto nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "maggioranza di due terzi ripartita": maggioranza raggiunta a favore di una mozione tanto dei due terzi nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "entrata in vigore": salvo diversa specificazione, prima entrata in vigore del presente accordo, sia essa definitiva o provvisoria conformemente all'; "anno finanziario": periodo di un anno con inizio al 1 luglio e fine al 30 giugno dell'anno successivo; "sessione": riunione o serie di riunioni del Consiglio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-2

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