Sesto Accordo
Art. 2
2 / 61Definizioni
In vigore dal 20 set 1984
Definizioni
Ai fini del presente accordo, i termini seguenti hanno i
significati rispettivamente indicati:
"stagno": stagno metallico, qualsiasi prodotto della raffinazione
dello stagno oppure il tenore di stagno nei concentrati o nel minerale di stagno estratto dalla sede naturale. Ai fini della presente definizione, il termine "minerale" esclude (a) il materiale estratto dal giacimento e destinato a non essere trattato e (b) il materiale che viene scartato in fase di trattamento;
"stagno metallico": stagno raffinato di buona qualità
commerciabile, con grado di purezza non inferiore al 99,75%;
"scorta stabilizzatrice": scorta costituita a norma dell' e gestita conformemente al capitolo XIII del presente accordo;
"garanzie governative/impegni governativi": obblighi finanziari che i membri hanno contratto nei confronti del Consiglio come garanzia per il finanziamento della scorta stabilizzatrice supplementare conformemente all'. Se del caso, tali garanzie o impegni possono provenire da organi autorizzati dai Membri stessi. I Membri sono responsabili nei confronti del Consiglio a concorrenza dell'importo della loro garanzia o dei loro impegni;
"stagno metallico detenuto": giacenze di metallo della scorta
stabilizzatrice, incluso il metallo acquistato a tal fine ma non ancora ricevuto e escluse il metallo venduto dal direttore della scorta stabilizzatrice sul quantitativo della scorta medesima ma non ancora consegnato;
"tonnellata": tonnellata metrica, ossia 1000 kg;
"periodo di controllo": periodo dichiarato tale dal Consiglio e per il quale viene fissato un volume (tonnellaggio) totale d'esportazione ammesso;
"trimestre": trimestre con inizio 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio o
1 ottobre;
"esportazioni nette": quantitativo esportato nelle condizioni
enunciate alla parte prima dell'allegato C del presente accordo meno il quantitativo importato come stabilito conformemente alla parte seconda dello stesso allegato;
"Membro": paese il cui governo ha ratificato, accettato,
approvato il presente accordo o vi ha aderito, oppure abbia notificato al depositario di cui all' l'intenzione di aderire all'accordo in via provvisoria, oppure un'organizzazione che soddisfi alle prescrizioni dell';
"Membro produttore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso;
"Membro consumatore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale,
con il suo consenso;
"maggioranza semplice": maggioranza raggiunta a favore di una
mozione nei voti espressi dai Membri;
"maggioranza semplice ripartita per gruppi": maggioranza semplice
raggiunta a favore di una mozione tanto nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori;
"maggioranza di due terzi ripartita": maggioranza raggiunta a
favore di una mozione tanto dei due terzi nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "entrata in vigore": salvo diversa specificazione, prima entrata in vigore del presente accordo, sia essa definitiva o provvisoria conformemente all';
"anno finanziario": periodo di un anno con inizio al 1 luglio e fine al 30 giugno dell'anno successivo;
"sessione": riunione o serie di riunioni del Consiglio.
Storico versioni
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