Sesto AccordoParte PRIMA

Art. 4

Composizione del Consiglio

In vigore dal 20 set 1984
Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio si compone di tutti i Membri. 2. a) Ciascun Membro viene rappresentato in sede di Consiglio da un delegato e può designare sostituti e consulenti incaricati di assistere alle sessioni. b) Un delegato sostituto è autorizzato ad agire e a votare in nome del delegato durante la sua assenza o in altre speciali circostanze.
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