Sesto Accordo›Parte PRIMA
Art. 4
Composizione del Consiglio
In vigore dal 20 set 1984
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio si compone di tutti i Membri.
2. a) Ciascun Membro viene rappresentato in sede di Consiglio da un
delegato e può designare sostituti e consulenti incaricati di assistere alle sessioni.
b) Un delegato sostituto è autorizzato ad agire e a votare in nome del delegato durante la sua assenza o in altre speciali circostanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-4