Sesto Accordo
Art. 9
Organi ausiliari del Consiglio
In vigore dal 20 set 1984
Organi ausiliari del Consiglio
1. I seguenti organi ausiliari istituiti dal Consiglio in forza dei
precedenti accordi internazionali sullo stagno rimangono in carica per assistere il Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni:
a) Comitato economico e della revisione dei prezzi;
b) Comitato amministrativo;
c) Comitato per il finanziamento della scorta stabilizzatrice;
d) Comitato dei costi e dei prezzi;
e) Comitato dello sviluppo;
f) Comitato delle credenziali;
g) Comitato di statistica.
2. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio può istituire altri
organi ausiliari.
3. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio determina la composizione ed il mandato dei suoi organi ausiliari.
4. Salvo decisione contraria del Consiglio, ogni organo ausiliario può fissare le proprie norme procedurali.
5. Fermo restando il mantenimento degli organi ausiliari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può sciogliere in ogni momento qualsiasi organo ausiliario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-9