Sesto AccordoParte PRIMA

Art. 6

Cambiamento di categoria

In vigore dal 20 set 1984
Cambiamento di categoria 1. Quando, sulla base dei dati statistici che lo riguardano, un Membro produttore si trasforma in Membro consumatore o viceversa, il Consiglio, su richiesta di tale Membro o di propria iniziativa, ma con il consenso di quest'ultimo, deve valutare la sua nuova posizione, decidere il cambiamento di categoria e determinare la percentuale eventualmente applicabile conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 4. 2. Dalla data di entrata in vigore della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Membro in questione cessa di beneficiare dei diritti e dei privilegi o di essere vincolato agli obblighi cui sottostanno i Membri della sua precedente categoria, fermo restando il suo dovere di assolvere agli impegni finanziari o altri in sospeso contratti nella precedente categoria, ed acquisisce tutti i diritti ed i privilegi ed è vincolato agli obblighi cui sottostanno in forza dell'accordo i Membri della sua nuova categoria.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-6

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