Sesto Accordo
Art. 21
Costituzione e volume della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 20 set 1984
Costituzione e volume della scorta stabilizzatrice
Per realizzare gli obiettivi del presente accordo viene costituita,
tra l'altro, una scorta stabilizzatrice che consta di una scorta normale di 30.000 t di stagno metallico da finanziare con contributi governativi e una scorta supplementare di 20.000 t di stagno metallico da finanziare con prestiti garantiti da note di pegno e, se necessario, da garanzie/impegni governativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-04;583#art-sa-21