Sesto Accordo
Art. 23
Arretrati nei contributi al conto della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 20 set 1984
Arretrati nei contributi al conto della scorta stabilizzatrice
1. Se un Membro non adempie all'obbligo di contribuire al conto della scorta stabilizzatrice alla data alla quale tale contributo è esigibile, viene considerato in stato di mora. Un Membro in stato di mora di 60 giorni o più non viene considerato come Membro ai fini di un'eventuale decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Al Membro in stato di mora di 60 giorni o più in forza del paragrafo 1 del presente articolo vengono sospesi i diritti di voto e gli altri diritti conferitigli in seno al Consiglio, a meno che quest'ultimo decida diversamente alla maggioranza di due terzi ripartita, resta inteso, però, che qualsiasi ritardo nell'adempimento dell'obbligo di un Membro di contribuire al conto della scorta stabilizzatrice non viene considerato come mora ai fini del presente paragrafo se tale ritardo riguarda esclusivamente quella parte di contributo che supera l'importo corrispondente alla sua quota del costo stimato di cui all'allegato G del presente accordo.
3. Il Consiglio può invitare gli altri Membri a versare a titolo volontario i contributi in arretrato.
4. Quando l'inadempienza viene sanata in modo ritenuto soddisfacente dal Consiglio, vengono ripristinati al Membro in stato di mora il diritto di voto e gli altri diritti. Se i suoi arretrati sono stati versati dagli altri Membri, questi ultimi vengono integralmente rimborsati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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