Accordo
Art. 17
Competenza del comitato esecutivo
In vigore dal 12 lug 1983
Competenza del comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.
2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.
3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:
a) ridistribuzione dei voti in conformità dell';
b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell';
c) revisione dei prezzi conformemente agli o 38;
d) revisione dell'allegato C, conformemente all', paragrafo 3;
e) decisione relativa alle misure complementari in conformità dell';
f) dispensa dagli obblighi in conformità dell';
g) composizione delle vertenze in conformità dell';
h) sospensione dai diritti in conformità dell', paragrafo 3;
i) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell';
j) espulsione di un membro in conformità dell';
k) proroga o estinzione del presente accordo in conformità dell';
l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformità dell'.
4. Il Consiglio può in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.
Storico versioni
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