Accordo

Art. 40

Misure complementari per difendere il prezzo minimo e il prezzo massimo

In vigore dal 12 lug 1983
Misure complementari per difendere il prezzo minimo e il prezzo massimo 1. Una volta che sia stata interamente utilizzata la capacità iniziale di 250.000 tonnellate, se il dispositivo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente al presente accordo risulti insufficiente per mantenere il prezzo del cacao in grani tra il prezzo minimo e il prezzo massimo previsti dal presente accordo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, misure complementari. 2. Il Consiglio stabilisce delle norme per l'applicazione delle misure complementari di cui al paragrafo I.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-40

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