Accordo

Art. 59

Azione del Consiglio in caso di denuncia

In vigore dal 12 lug 1983
Azione del Consiglio in caso di denuncia 1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio può con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l': a) sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e, b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantochè non avrà adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.
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