Accordo

Art. 55

Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali

In vigore dal 12 lug 1983
Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali 1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria. 2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo I, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dall'obbligo, nonché i motivi della dispensa. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda: a) l'obbligo derivante dall' di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento; b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso, a termine dell'.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-55

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