Accordo
Art. 56
Misure differenziate e correttive
In vigore dal 12 lug 1983
Misure differenziate e correttive
I membri importatori in via di sviluppo nonché i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prenderà le misure suddette in conformità della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-56