Accordo

Art. 57

Consultazioni

In vigore dal 12 lug 1983
Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione può, a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformità all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo