Accordo
Art. 63
Ratifica, accettazione, approvazione
In vigore dal 12 lug 1983
Ratifica, accettazione, approvazione
1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 maggio 1981. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'accordo internazionale sul cacao dal 1975 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se è membro esportatore o membro importatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-63