Accordo
Art. 68
Recesso
In vigore dal 12 lug 1983
Recesso
1. in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-68