Accordo
Art. 69
Espulsione
In vigore dal 12 lug 1983
Espulsione
Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, può, con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-69