Accordo
Art. 22
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 12 lug 1983
Disposizioni finanziarie
1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta stabilizzatrice.
2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformità dell', vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come, indicato all'. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio può nondimeno sollecitarne il pagamento.
3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell' sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all' possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.
4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo e presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-22