Accordo
Art. 33
Spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 12 lug 1983
Spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice
Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese:
a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri del personale che gestiscono e conservano la scorta stessa, le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei contributi e degli interessi o il
rimborso delle somme che il Consiglio ha preso in prestito, e
b) le altre spese, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie provenienti dai contributi di cui all', da prestiti o dal ricavato della rivendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-33