Accordo
Art. 31
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 12 lug 1983
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice e alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai contributi riscossi sul cacao conformemente alle disposizioni dell'.
Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene informato il direttore esecutivo e il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice:
a) se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo convoca entro quattordici giorni una sessione straordinaria del Consiglio, a meno che non sia già previsto che il Consiglio si riunisca entro trenta giorni. Il Consiglio può autorizzare il direttore della scorta stabilizzatrice a prendere in prestito da fonti appropriate a condizioni commerciali, fondi in valuta liberamente convertibile. A garanzia di tali prestiti il direttore della scorta stabilizzatrice può rilasciare delle fedi di deposito sul cacao detenuto dalla scorta stabilizzatrice. I prestiti sono rimborsati con i proventi dei contributi e con il ricavato della vendita di cacao da parte della scorta stabilizzatrice, nonché eventualmente con i vari redditi della scorta stessa. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso dei prestiti;
b) entro dodici mesi circa dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio adotterà, con votazione speciale, delle raccomandazioni ai membri in merito alle disposizioni da prendere eventualmente per assicurarsi le risorse finanziarie supplementari necessarie indipendentemente da quelle previste alla lettera a). Tali raccomandazioni terranno conto delle limitazioni connesse con le procedure costituzionali e/o legislative dei membri.
Storico versioni
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