Accordo
Art. 32
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 12 lug 1983
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
Quando il Fondo comune per i prodotti di base sarà divenuto operativo, il Consiglio avrà il potere di negoziare le modalità di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi che lo disciplinano, per utilizzare pienamente le possibilità finanziarie offerte dal Fondo.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-32