Accordo

Art. 27

Prezzi

In vigore dal 12 lug 1983
Prezzi 1. Agli effetti del presente accordo vengono fissati un prezzo minimo di 100 centesimi di dollaro statunitense per libbra, un prezzo massimo di 16 centesimi di dollaro statunitense per libbra, un prezzo inferiore di intervento di 110 centesimi di dollaro statunitense per libbra e un prezzo superiore di intervento di 150 centesimi di dollaro statunitense per libbra. 2. a) Ogni anno cacao il Consiglio, nella seconda sessione ordinaria, rivede e può modificare, con votazione speciale, i prezzi indicati al paragrafo I. b) Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica mondiale e del sistema monetario mondiale sulle quotazioni del cacao, nonché ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per un adeguato esame degli elementi sopra indicati. 3. a) Se, durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, la scorta stabilizzatrice ha proceduto ad acquisti netti di oltre 100.000 tonnellate, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora ridotti di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. b) Se successivamente la scorta stabilizzatrice effettua acquisti supplementari netti di oltre 75.000 tonnellate durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora ridotti di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. 4. a) Se, durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, la scorta stabilizzatrice ha proceduto a vendite nette di oltre 100.000 tonnellate, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. b) Se successivamente la scorta stabilizzatrice effettua vendite supplementari nette di oltre 75.000 tonnellate durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. c) Se il quantitativo di cacao detenuto dalla scorta stabilizzatrice è tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), si procederà nel modo seguente: se nel giorno di apertura di una qualunque sessione ordinaria del Consiglio il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore di intervento e se il suo valore medio si e mantenuto a tale livello per sessanta giorni di borsa consecutivi, i prezzi di intervento vengono aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra, salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale. 5. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo non si procederà a più di due revisioni consecutive dei prezzi nello stesso senso a norma del paragrafo 3 e del paragrafo 4. 6. In circostanze eccezionali, quali quelle di cui all', il Consiglio rivede e può modificare con votazione speciale i prezzi indicati al paragrafo 1. Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b). 7. Le disposizioni dell' non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-27

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