Accordo
Art. 30
Costituzione della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 12 lug 1983
Costituzione della scorta stabilizzatrice
1. Viene costituita una scorta stabilizzatrice della capacità di 250.000 tonnellate di equivalente cacao in grani. Se, ai termini dell', il Consiglio decide di prorogare di due anni il presente accordo, la capacità della scorta stabilizzatrice può essere aumentata con votazione speciale del Consiglio, purchè tale aumento non sia globalmente superiore a 100.000 tonnellate di equivalente cacao in grani.
2. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, ma può anche acquistare e conservare in magazzino, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio, pasta di cacao, sino a concorrenza di 10.000 tonnellate.
Qualora le transazioni commerciali sulla pasta di cacao o sul suo immagazzinamento creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva.
3. Secondo le norme stabilite dal Consiglio, il direttore è responsabile del funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché dell'acquisto del cacao, della vendita e della conservazione in buono stato delle scorte di cacao in grani, e senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-30