Accordo

Art. 26

Prezzo giornaliero e prezzo indicativo

In vigore dal 12 lug 1983
Prezzo giornaliero e prezzo indicativo 1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il prezzo giornaliero è dato dalla media, calcolata quotidianamente, delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi più vicini alla borsa del cacao di New York a mezzogiorno ed alla borsa del cacao di Londra alla chiusura. Le quotazioni di Londra vengono convertite in centesimi di dollaro statunitense per libbra, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra è chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo più vicino in cui scadono i contratti. 3. Il prezzo indicativo è dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di cinque giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, devesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei cinque giorni di borsa consecutivi precedenti è stata pari, inferiore o superiore a questa cifra. Il Consiglio edita disposizioni per l'applicazione del presente paragrafo. 4. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto più soddisfacente di quelli indicati ai paragrafi 2 e 3.
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