Accordo
Art. 21
Privilegi ed immunità
In vigore dal 12 lug 1983
Privilegi ed immunità
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appresso chiamato "il governo ospitante") e l'Organizzazione internazionale del cacao.
3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:
a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il governo ospitante e l'Organizzazione;
b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più nel
territorio del governo ospitante, oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4. l'Organizzazione può concludere, con uno o più altri membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo: tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;307#art-a-21