ConvenzioneTitolo IV

Art. 29

Funzioni del depositario della Convenzione

In vigore dal 20 mag 1983
. (Funzioni del depositario della Convenzione) Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all' (paragrafi 2 e 3); d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell', paragrafi 2, 3 e 4; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 5; f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 2; g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell', paragrafi 2 e 3; h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 2; i) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 1. In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti. (Seguono le firme).
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