Convenzione›Titolo IV
Art. 29
Funzioni del depositario della Convenzione
In vigore dal 20 mag 1983
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(Funzioni del depositario della Convenzione)
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all' (paragrafi 2 e 3);
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell', paragrafi 2, 3 e 4;
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 5;
f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 2;
g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell', paragrafi 2 e 3;
h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 2;
i) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 1.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa.
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-29