Convenzione›Titolo I
Art. 1
Campo di applicazione della Convenzione
In vigore dal 20 mag 1983
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE EUROPEA
sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che fine del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione tra i suoi membri, nel rispetto soprattutto della preminenza del diritto nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
convinti che la creazione di mezzi adeguati di aiuto reciproco in materia amministrativa contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo;
considerando l'importanza che rivestono il miglioramento e la semplificazione dei mezzi per ottenere informazioni e prove in materia amministrativa,
hanno convenuto quanto segue:
.
(Campo di applicazione della Convenzione)
1. Gli Stati contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza in materia amministrativa in tutti i casi in cui saranno investiti di una domanda di assistenza in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale nè in materia penale. Tuttavia, ciascuno Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applica, per le domande di assistenza che gli vengono indirizzate, in materia fiscale nonché nei procedimenti che contemplano infrazione la cui repressione non rientra, al momento in cui è chiesta l'assistenza, nella competenza delle proprie autorità giudiziarie. Detto Stato potrà indicare, nella propria dichiarazione, che farà valere la mancanza di reciprocità;
3. Ciascuno Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nell'arco di cinque anni che seguono l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potrà avvalersi della mancanza di reciprocità.
4. Le dichiarazioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo diverranno efficaci, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei riguardi dello Stato che le ha formulate, ovvero tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Esse potranno essere ritirate in tutto o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-1