Convenzione›Titolo I
Art. 5
Contenuto della domanda
In vigore dal 20 mag 1983
.
(Contenuto della domanda)
La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie riguardanti in particolare:
a) l'autorità da cui promana la domanda;
b) l'oggetto e lo scopo della domanda;
c) se del caso, il nome, la cittadinanza, l'indirizzo ed eventualmente ogni altro elemento di identificazione concernente la persona che deve fornire l'informazione o alla quale l'informazione o il documento richiesto si riferisce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-5