ConvenzioneTitolo I

Art. 5

Contenuto della domanda

In vigore dal 20 mag 1983
. (Contenuto della domanda) La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie riguardanti in particolare: a) l'autorità da cui promana la domanda; b) l'oggetto e lo scopo della domanda; c) se del caso, il nome, la cittadinanza, l'indirizzo ed eventualmente ogni altro elemento di identificazione concernente la persona che deve fornire l'informazione o alla quale l'informazione o il documento richiesto si riferisce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo