ConvenzioneTitolo I

Art. 7

Rifiuto di esecuzione

In vigore dal 20 mag 1983
. (Rifiuto di esecuzione) 1. L'autorità centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza può rifiutare di darvi seguito ove ritenga che: a) la materia sulla quale verte la domanda non è materia amministrativa ai sensi dell' della presente Convenzione; b) l'esecuzione della domanda è tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato; c) l'esecuzione della domanda è tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate; d) il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta. 2. In caso di rifiuto, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorità richiedente e ne indica i motivi.
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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-7

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