Convenzione›Titolo I
Art. 12
Altri accordi e strumenti internazionali
In vigore dal 20 mag 1983
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(Altri accordi e strumenti internazionali)
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà gli accordi internazionali e gli altri strumenti e consuetudini esistenti o che potranno esistere tra Stati contraenti in materie che sono oggetto della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-12