ConvenzioneTitolo II

Art. 15

Richieste di accertamenti

In vigore dal 20 mag 1983
. (Richieste di accertamenti) Quando la domanda è fatta per un interesse amministrativo da un'autorità dello Stato richiedente, gli Stati contraenti si impegnano a darvi seguito compiendo accertamenti o mettendo in atto ogni altra procedura, secondo le forme previste o consentite dalle legislazioni o dagli usi dello Stato richiesto e senza ricorrere a mezzi di coercizione.
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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-15

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