Convenzione›Titolo III
Art. 19
Misure istruttorie
In vigore dal 20 mag 1983
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(Misure istruttorie)
1. Un'autorità giurisdizionale amministrativa od ogni autorità che eserciti funzioni giurisdizionali in materia amministrativa in uno degli Stati contraenti può, in conformità alle disposizioni della legislazione di detto Stato, chiedere mediante rogatoria all'autorità centrale di un altro Stato contraente di far procedere da parte dell'autorità competente ad una misura istruttoria, a condizione che tale procedura sia consentita nel caso di specie nello Stato richiesto.
2. Una misura istruttoria non può essere chiesta per consentire alle parti di ottenere dei mezzi di prova che non sarebbero destinati ad essere utilizzati in un procedimento promosso o da promuovere.
3. L'esecuzione della rogatoria può essere rifiutata nel caso in cui, nello Stato richiesto, essa non rientri nella competenza di un'autorità giurisdizionale amministrativa o di un'altra autorità che esercita funzioni giurisdizionali in materia amministrativa.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-19