Convenzione›Titolo II
Art. 17
Autorità qualificata a rispondere
In vigore dal 20 mag 1983
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(Autorità qualificata a rispondere)
1. L'autorità centrale dello Stato richiesto investita di una domanda può formulare essa stessa la risposta, ove sia competente, ovvero trasmettere la domanda all'autorità competente a formulare la risposta.
2. L'autorità centrale dello Stato richiesto ha facoltà, nei casi opportuni o per motivi di organizzazione amministrativa, con il gradimento dell'autorità richiedente, di trasmettere la richiesta di informazioni sul diritto contemplata all' ad un ente privato o a un giurista qualificato che formulerà la risposta.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-17