Art. 17 · Autorità qualificata a rispondere
ConvenzioneTitolo II

Art. 17

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Autorità qualificata a rispondere

In vigore dal 20 mag 1983
. (Autorità qualificata a rispondere) 1. L'autorità centrale dello Stato richiesto investita di una domanda può formulare essa stessa la risposta, ove sia competente, ovvero trasmettere la domanda all'autorità competente a formulare la risposta. 2. L'autorità centrale dello Stato richiesto ha facoltà, nei casi opportuni o per motivi di organizzazione amministrativa, con il gradimento dell'autorità richiedente, di trasmettere la richiesta di informazioni sul diritto contemplata all' ad un ente privato o a un giurista qualificato che formulerà la risposta.
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