Convenzione›Titolo III
Art. 20
Legge applicabile e forma determinata
In vigore dal 20 mag 1983
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(Legge applicabile e forma determinata)
1. L'autorità che procede all'esecuzione di una rogatoria applica il proprio diritto interno per quanto concerne le forme da seguire e i mezzi di coercizione da applicare.
2. Tuttavia, si tiene conto della domanda dell'autorità richiedente tendente a che si proceda secondo una forma determinata quando tale forma non sia incompatibile con la legge e con gli usi dello Stato richiesto, in particolare per quanto concerne la comunicazione alle parti interessate della data e del luogo in cui si procederà alla misura richiesta.
3. La rogatoria non viene eseguita ove la persona interessata invochi una dispensa o un divieto di deporre stabiliti:
a) o dalla legge dello Stato richiesto;
b) o dalla legge dello Stato richiedente e specificati nella rogatoria ovvero, eventualmente, attestati dall'autorità richiedente a domanda dell'autorità richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-20