Art. 20 · Legge applicabile e forma determinata
ConvenzioneTitolo III

Art. 20

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Legge applicabile e forma determinata

In vigore dal 20 mag 1983
. (Legge applicabile e forma determinata) 1. L'autorità che procede all'esecuzione di una rogatoria applica il proprio diritto interno per quanto concerne le forme da seguire e i mezzi di coercizione da applicare. 2. Tuttavia, si tiene conto della domanda dell'autorità richiedente tendente a che si proceda secondo una forma determinata quando tale forma non sia incompatibile con la legge e con gli usi dello Stato richiesto, in particolare per quanto concerne la comunicazione alle parti interessate della data e del luogo in cui si procederà alla misura richiesta. 3. La rogatoria non viene eseguita ove la persona interessata invochi una dispensa o un divieto di deporre stabiliti: a) o dalla legge dello Stato richiesto; b) o dalla legge dello Stato richiedente e specificati nella rogatoria ovvero, eventualmente, attestati dall'autorità richiedente a domanda dell'autorità richiesta.
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