Convenzione›Titolo IV
Art. 25
Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa
In vigore dal 20 mag 1983
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(Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi ivi compresa l'unanimità degli Stati contraenti.
2. L'adesione si farà mediante deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione e acquisterà efficacia tre mesi dopo la data del suo deposito.
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