ConvenzioneTitolo IV

Art. 27

Riserve alla Convenzione

In vigore dal 20 mag 1983
. (Riserve alla Convenzione) 1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di alcuna riserva diversa da quella prevista all', paragrafo 2. 2. Lo Stato contraente che si avvarrà della riserva prevista all', paragrafo 2, potrà ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e avrà effetto a partire dalla data in cui sarà ricevuta.
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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-27

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