ConvenzioneTitolo IV

Art. 26

Portata territoriale della Convenzione

In vigore dal 20 mag 1983
. (Portata territoriale della Convenzione) 1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà. 2. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e del quale esso assicura le relazioni internazionali o per il quale è autorizzato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.
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