Art. 2
In vigore dal 20 mag 1983
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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