ConvenzioneTitolo IV

Art. 28

Denuncia della Convenzione

In vigore dal 20 mag 1983
. (Denuncia della Convenzione) 1. Ogni Stato contraente potrà, per quanto lo riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia acquisterà efficacia sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale. Tuttavia, la Convenzione continuerà ad applicarsi alle domande ricevute prima dello scadere di detto termine.
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