Convenzione›Titolo IV
Art. 23
Entrata in vigore della Convenzione
In vigore dal 20 mag 1983
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(Entrata in vigore della Convenzione)
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Essa entrerà in vigore nei riguardi di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà successivamente, il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-23