Convenzione›Titolo II
Art. 18
Spese speciali
In vigore dal 20 mag 1983
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(Spese speciali)
1. Le somme dovute ai periti o agli interpreti che hanno prestato la loro opera per dar seguito alla domanda sono a carico dello Stato richiedente.
2. Lo stesso dicasi quando la risposta alla richiesta di informazioni sul diritto contemplata nell' è stata formulata, col gradimento dell'autorità richiedente, da un ente privato o da un giurista qualificato.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-18