Art. 18 · Spese speciali
ConvenzioneTitolo II

Art. 18

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Spese speciali

In vigore dal 20 mag 1983
. (Spese speciali) 1. Le somme dovute ai periti o agli interpreti che hanno prestato la loro opera per dar seguito alla domanda sono a carico dello Stato richiedente. 2. Lo stesso dicasi quando la risposta alla richiesta di informazioni sul diritto contemplata nell' è stata formulata, col gradimento dell'autorità richiedente, da un ente privato o da un giurista qualificato.
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