Convenzione›Titolo II
Art. 16
Specialità dell'oggetto della richiesta
In vigore dal 20 mag 1983
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(Specialità dell'oggetto della richiesta)
1. Su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiesto, l'autorità richiedente non può utilizzare le informazioni o i documenti che le sono stati forniti in applicazione della presente Convenzione per fini diversi da quelli che sono stati precisati nella sua domanda di assistenza.
2. Ogni Stato può, in qualunque momento, formulare una riserva riguardo alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui la sua legislazione in materia di pubblicità delle pratiche amministrative non gli permette di uniformarvisi.
3. L'autorità centrale dello Stato richiesto può, di volta in volta, rifiutare di dar seguito a una domanda che proviene da uno Stato che ha formulato una siffatta riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-16