ConvenzioneTitolo I

Art. 11

Trasmissione per via diplomatica o consolare

In vigore dal 20 mag 1983
. (Trasmissione per via diplomatica o consolare) Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di avvalersi della via diplomatica o consolare per trasmettere le domande di assistenza alla competente autorità centrale di un altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-11

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