Convenzione›Titolo I
Art. 11
11 / 29Trasmissione per via diplomatica o consolare
In vigore dal 20 mag 1983
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(Trasmissione per via diplomatica o consolare)
Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di avvalersi della via diplomatica o consolare per trasmettere le domande di assistenza alla competente autorità centrale di un altro Stato contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-11